Penitenzieria Apostolica

Le competenze della Penitenzieria Apostolica sono state fissate da Pio V e, successivamente, sono state determinate da Innocenzo XII, Benedetto XIV, Pio X, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Le sue materie di competenza sono relative alle indulgenze  (la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati) e al foro interno (il giudizio in relazione alla propria coscienza). Il suo servizio è esclusivamente spirituale. Ed è collegato immediatamente con lo scopo ultimo dell’intera esistenza ecclesiale: la salvezza delle anime. La Penitenzieria svolge le sue funzioni normalmente tramite i confessori. “La sua missione è quella di agevolare, il più possibile, i fedeli nel cammino di riconciliazione con Dio e con la Chiesa”. Ecclesiasticamente, si configura come un Tribunale che “giudica” i singoli casi di coscienza. In una lettera, l’interessato  o il suo confessore espone il caso alla Penitenzieria. Rispetto agli altri Tribunali della Chiesa (Segnatura Apostolica, Rota Romana), presenta specifiche caratteristiche: la riservatezza, l’assenza di contenzioso e la celerità. L’elemento costitutivo della riservatezza “è la tutela assoluta dell’anonimato dei penitenti”. Per questo, un ricorso non include mai i loro nomi. Gli stessi rescritti della Penitenzieria devono sempre essere distrutti dopo averne data lettura al penitente.