Protezione dei minori, Motu Proprio di Papa Francesco e nuova legge per lo Stato Vaticano

© Amedeo Lomonaco, il mio articolo su VaticanNews Si rafforza l’assetto normativo dello Stato della Città del Vaticano per prevenire e contrastare abusi ai danni di minori e persone vulnerabili

Il Motu Proprio, la nuova legge per lo Stato Vaticano estesa alla Curia e le linee guida pastorali sono tre nuovi, importanti documenti, firmati da Papa Francesco, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

Lettera apostolica

La Lettera apostolica del Pontefice, in forma di Motu Proprio, si lega ad un dovere che coinvolge tutta la Chiesa: quello “di accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi”. Questa responsabilità richiede “una conversione continua e profonda”, in cui “la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la credibilità dell’annuncio evangelico e a rinnovare la missione educativa della Chiesa”.

Competenza degli organi giudiziari vaticani

Con la Lettera apostolica Papa Francesco stabilisce che, per i reati contro minori o persone vulnerabili commessi in territorio Vaticano, abbiano giurisdizione penale i competenti organi giudiziari vaticani.  Il Motu Proprio si inserisce in un lungo percorso e arriva dopo l’incontro, incentrato sul tema “La protezione dei minori nella Chiesa” e tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio scorsi.

Una comunità rispettosa e attenta

L’obiettivo, indicato dal Pontefice, è quello di “rafforzare ulteriormente l’assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili” affinché “nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano” sia mantenuta “una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento”. “Maturi in tutti – aggiunge il Papa – la consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi alle Autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto”.

Cura pastorale delle vittime

Nella Lettera apostolica, il Papa indica altre priorità: sia “efficacemente perseguito a norma di legge – scrive Francesco – ogni abuso o maltrattamento contro minori o contro persone vulnerabili”. Sia riconosciuto “a coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché ai loro familiari, il diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati”. Sia offerta alle vittime e alle loro famiglie, sottolinea poi il Pontefice, “una cura pastorale appropriata, nonché un adeguato supporto spirituale, medico, psicologico e legale”.

Diritti degli imputati

Il Papa, riferendosi agli imputati, indica “il diritto a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena”. “Venga rimosso dai suoi incarichi – si legge inoltre nella Lettera – il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale”. “Sia fatto tutto il possibile per riabilitare la buona fama di chi sia stato accusato ingiustamente”. “Sia offerta una formazione adeguata per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”.

Assistenza spirituale e medica per le vittime

Alle vittime, si legge nella Lettera, “è offerta assistenza spirituale, medica e sociale, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale, tramite il Servizio di accompagnamento gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”.

Legge su protezione dei minori e delle persone vulnerabili

Nella legge n. CCXCVII (297) si ricorda innanzitutto che al “minore” è equiparata la persona vulnerabile, ovvero ogni persona “in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere”.

Prescrizione

Si stabilisce che i reati sono perseguibili d’ufficio. “Il termine di prescrizione, si ricorda inoltre nell’articolo 2 della legge, è di venti anni e decorre, in caso di offesa ad un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età”. La norma prevede inoltre, che nel procedimento penale, la persona offesa ha tra l’altro diritto “alla tutela della propria immagine e sfera privata, nonché nella riservatezza dei dati personali”. Ha anche diritto all’adozione di “misure idonee ad evitare un contatto diretto con l’imputato”.

Obbligo di denuncia

I pubblici ufficiali dello Stato sono obbligati a presentare “senza ritardo, denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano ogniqualvolta, nell’esercizio delle loro funzioni”, abbiano notizia o fondati motivi di reati contro un minore o una persona vulnerabile. Sono pubblici ufficiali, tra gli altri, i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate, i legati pontifici ed ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede.

Audizione del minore

Quando si procede all’audizione del minore, questi “può essere accompagnato da un suo avvocato, nonché da un maggiorenne di sua fiducia ammesso dall’autorità che procede”. L’audizione di quanti hanno meno di 14 anni “è sempre condotta con l’ausilio di uno psicologo e secondo modalità adeguate allo scopo”. La deposizione “è documentata anche mediante videoregistrazione, che deve essere acquisita come prova in giudizio”.

Indagini

Il promotore di giustizia richiede l’adozione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti necessari a “garantire la sicurezza e l’integrità fisica della persona offesa”, “ad allontanare l’indagato dalla persona offesa o da altri minori”, a “prevenire la reiterazione dei reati”, a “tutelare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione”.

Giudizio

L’Autorità giudiziaria, a tutela del minore “può ordinare che si proceda a porte chiuse”, “può disporre che il minore deponga in videoconferenza”. Nei casi in cui “i rappresentanti legali siano in conflitto d’interessi con il minore, nomina un curatore speciale che, a spese dello Stato, ne rappresenti gli interessi”.

Servizio di accompagnamento

Uno strumento importante indicato nella legge è il servizio di accompagnamento che, oltre ad offrire un importante punto di ascolto, garantisce assistenza medica e sociale alle vittime e ai loro familiari. L’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica organizza inoltre, di concerto con il Servizio di accompagnamento, programmi di formazione per il personale del Governatorato circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché sui mezzi per identificare e prevenire queste offese e sull’obbligo di denuncia”.

Reclutamento del personale

“Nella selezione ed assunzione del personale del Governatorato, nonché di coloro che prestano collaborazione in forma volontaria, deve essere accertata l’idoneità del candidato ad interagire con i minori”. “La Commissione per la Selezione del personale si avvale del Servizio di accompagnamento per adottare orientamenti e definire procedure allo scopo di accertare l’idoneità dei candidati”.

Entrata in vigore della legge

Il Pontefice stabilisce che la Lettera apostolica sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili venga promulgata mediante la pubblicazione su “L’Osservatore Romano” e successivamente inserita negli Acta Apostolicae Sedis. Si dispone inoltre che il testo della legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano. Si dispone infine che il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato.

Linee guida per la protezione dei minori

Nelle linee guida si sottolinea tra l’altro che nella scelta degli operatori pastorali deve essere accertata, in particolare, “l’idoneità dei candidati a interagire con i minori, attraverso un’indagine adeguata e verificando anche l’assenza di carichi giudiziari pregiudizievoli”.  “Gli operatori pastorali devono ricevere una formazione adeguata circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché circa i mezzi per identificare e prevenire queste offese”.

Attività pastorali

Nelle attività pastorali che coinvolgano minori, la tutela di costoro “deve assumere un carattere prioritario”. Pertanto, nel corso delle loro attività, gli operatori pastorali devono “usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori”, “fornire loro modelli positivi di riferimento”, “essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori”, “segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso”. Devono anche “rispettare la sfera di riservatezza del minore” e “informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative”.  Gli operatori pastorali sono anche tenuti ad “usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network”.

Comportamenti vietati

Agli operatori pastorali è inoltre severamente vietato “infliggere castighi corporali di qualunque tipo”, “instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore”, “lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica”. È inoltre vietato “rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi” e “discriminare un minore o un gruppo di minori”. Agli operatori pastorali è poi vietato “chiedere a un minore di mantenere un segreto”, chiedere a un minore di mantenere un segreto e “fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo”. È infine vietato “fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori” e “pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori”.

Colpevoli rimossi dai loro incarichi

Nelle linee guida si sottolinea infine che “chiunque sia dichiarato colpevole di aver commesso uno dei reati di cui si parla nella Legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, “sarà rimosso dai suoi incarichi”. Gli sarà comunque offerto “un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale”.

Intervista con il giudice Bonzano

“Nuova legge su protezione minori autentico punto di riferimento”: così il prof. Carlo Bonzano, giudice del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano:

D. – Quali sono i punti centrali della legge?

R. – Innanzitutto, il dichiarato intento di garantire una tutela effettiva dei diritti dei minori e, più in generale, delle persone vulnerabili, prevenendo ogni forma di aggressione nei loro confronti e reprimendo, con assoluto rigore e massima priorità, ogni condotta illecita in loro danno.

In tal senso, viene subito in rilievo un ambito di applicabilità della nuova legge particolarmente esteso sul duplice fronte oggettivo e soggettivo.

Sul piano oggettivo, sono numerose le fattispecie incriminatrici di riferimento, con particolare riguardo a quelle già introdotte nel luglio 2013 dalla legge n. VIII (basti richiamare, a mero titolo esemplificativo, i delitti di violenza sessuale su minori, di atti sessuali con minori, di pedopornografia, etc.).

Sul piano soggettivo, vi è una opportuna equiparazione tra minori e persone vulnerabili,categoria cui appartiene «ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa».

Occorre segnalare anche la previsione della procedibilità d’ufficio per tutti i reati in questione, nonché l’individuazione di termini di prescrizione molto lunghi (il termine è pari a venti anni, al netto delle estensioni che possono essere indotte dalle ordinarie ipotesi di interruzione e sospensione ed è un termine che, nel caso di vittima minorenne, inizia a decorrere dal compimento della maggiore età). La scelta, indubbiamente rigorosa, pare dettata in primisdalla gravità dei reati in esame, ma anche dal fatto che molto spesso essi vengono denunciati solo a distanza di tempo da quando sono stati commessi, anche perché la vittima può avere il comprensibile bisogno di elaborare il trauma subìto e di sentirsi in condizione di portarlo a conoscenza di terzi.

Merita di essere ricordata, poi, l’introduzione di un espresso obbligo di denuncia in capo a tutti i pubblici ufficiali che vengano a conoscenza dei reati di cui si tratta. Tale obbligo, in realtà, era forse già ricavabile dal sistema, ma, da un lato, si è inteso esplicitarlo proprio con riferimento alle fattispecie in esame, dall’altro lato, lo si è esteso alle ipotesi in cui «i reati siano anche alternativamente commessi:

a)          nel territorio dello Stato della Città del Vaticano;

b)          in pregiudizio di residenti o di cittadini dello Stato;

c)          in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato della Città del Vaticano o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013».

Sul piano strettamente processuale, la tutela della vittima è assicurata da una serie di disposizioni che attengono sia alle modalità di compimento di taluni atti (si pensi, ad esempio, alle garanzie previste per l’audizione del minore), sia alla introduzione di specifici strumenti volti a preservare la persona offesa da indebiti contatti con l’asserito autore del reato.

Al contempo, appare emblematica l’espressa previsione di un criterio di priorità nell’accertamento di tali reati: quando ne riceve notizia, l’Autorità giudiziaria «assicura che le indagini siano svolte con carattere prioritario».

Infine, non certo in ordine di importanza, deve essere valorizzata l’istituzione del “Servizio di accompagnamento”, quale struttura dedita al supporto delle persone vulnerabili anche al di fuori ed ancor prima che in ambito giudiziario: viene così opportunamente implementato il novero degli istituti finalizzati alla prevenzione dei fenomeni che l’ordinamento mira a contrastare.

D. – Quali sono le novità rispetto all’assetto giuridico precedente?

R. – Tutti i profili cui ho dinanzi fatto cenno si sostanziano in istituti finora inediti, che introducono strumenti sempre più moderni ed efficaci, ponendosi in continuità con le molte iniziative con cui la Santa Sede da tempo persegue il fermo intento di tutelare i più deboli. Basti pensare, in tal senso, alla già citata legge n. VIII del 2013, in forza della quale – come ricordato dal Promotore di Giustizia in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario – è stato possibile accertare e punire, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, un episodio di detenzione di materiale pedopornografico.

D. – La legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili può essere considerata, dal punto di vista normativo, un modello per altre legislazioni?

R. – Parlare di “legislazione-modello” è forse tecnicamente inappropriato, in quanto ogni ordinamento non può non seguire peculiari linee di coerenza interna.

In ogni caso, ci sono almeno due aspetti che rendono la nuova legge un autentico punto di riferimento per tutti gli ordinamenti che intendano affrontare con rigore fenomeni così tristemente diffusi a livello globale.

Innanzitutto, le norme appena introdotte non lasciano il benché minimo dubbio circa l’obiettivo che si intende perseguire e l’efficacia con cui si vuole pervenire al risultato di tutelare i minori e le persone vulnerabili.

In secondo luogo, e conseguentemente, si valorizza non soltanto la giusta repressione dei reati, ma anche la necessaria prevenzione degli stessi.

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