Briefing sulla Costituzione “Universi Dominici Gregis”

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© Amedeo Lomonaco, Radio Vaticana ●

La Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II è stata al centro stamani del briefing con i giornalisti, nella Sala Stampa della Santa Sede, di mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Il servizio di Amedeo Lomonaco:

 

La Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 22 febbraio del 1996, stabilisce le norme, oggi vigenti, per l’elezione del Pontefice. Nella Costituzione si prevede la Sede Vacante anche per la rinuncia del Pontefice. Durante la Sede Vacante, al collegio cardinalizio è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari. Nel periodo di Sede Vacante sono previsti, poi, due tipi di Congregazioni dei cardinali. La prima è generale e vi partecipano tutti i cardinali. All’altra Congregazione, definita “particolare” e riservata a questioni di minore importanza, partecipano il cardinale camerlengo e altri tre porporati elettori che vengono estratti a sorte ogni tre giorni.

120 il numero massimo di cardinali elettori

Nella Costituzione, si ricorda poi che è di 120 il numero massimo di cardinali elettori. Sono esclusi dalla votazione i porporati che hanno compiuto 80 anni, il giorno in cui inizia la Sede Vacante. Nella Costituzione si dispone anche che l’elezione del Pontefice continui a svolgersi nella Cappella Sistina e che i cardinali alloggino nella residenza di Santa Marta, nella Città del Vaticano. Tra le novità che introduce la Costituzione, l’abolizione dell’elezione per acclamazione, con votazione unanime e palese, e per compromesso, riservata solo ad alcuni porporati in rappresentanza di tutti i cardinali elettori. L’unica forma riconosciuta è quella dello scrutinio segreto.

Il Papa può modificare la legge del Conclave

Sulle questioni che riguardano il Conclave, e sulla possibilità di anticiparne l’inizio, mons. Juan Ignacio Arrieta ha ricordato che Benedetto XVI può emettere un Motu Proprio prima della Sede Vacante:

“Il Papa può modificare la legge del Conclave, prima della Sede Vacante. Quindi, potrebbe deciderlo con una deroga alla Costituzione, anche per evitare che i cardinali restino 15 giorni in più fuori dalla propria sede… Questo rientra nel possibile. Ma non è detto che il Papa lo faccia”.

Eventuali rinunce alla partecipazione al Conclave

Nessun cardinale elettore può essere escluso dall’elezione. La rinuncia, che deve essere accettata dal Collegio dei cardinali, può avvenire per motivi di salute comprovati o grave impedimento. I porporati che, in qualsiasi modo rivelano a qualunque altra persona, notizie sull’elezione del Pontefice possono incorrere nella pena della scomunica. Anche un cardinale, che abbia ricevuto una scomunica, ha comunque diritto di voto. Su possibili rinunce alla partecipazione al prossimo Conclave è intervenuto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi:

“Credo abbiamo sentito tutti, seguendo le informazioni, che il cardinale di Jakarta, in Indonesia, ha presentato difficoltà per suoi motivi di salute. Però l’accettazione dei motivi, valutare se è giustificato o meno, dipende dal Collegio dei cardinali”.

Conclave: il primo giorno una sola votazione

In base alla Costituzione Universi Dominici Gregis vigente, trascorsi 15 giorni, al massimo 20, dall’inizio del periodo di Sede Vacante, tutti i cardinali elettori sono tenuti a procedere all’elezione. Il primo giorno è prevista una sola votazione. Sono previste, poi, quattro votazioni al giorno, due al mattino e due nel pomeriggio. I cardinali devono astenersi dall’intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all’ambito dello svolgimento dell’elezione. Per quanto riguarda la scheda, questa ha una forma rettangolare. Nella parte superiore, possibilmente a stampa, compaiono le parole: ‘Eligo in Summum Pontificem’. Nella metà inferiore il cardinale scrive il nome dell’eletto. La compilazione delle schede deve essere fatta segretamente da ciascun cardinale elettore che scriverà chiaramente, con grafia quanto più possibile non riconoscibile, il nome di chi elegge.

Serve quorum dei due terzi per un’elezione valida

L’unica modifica alla Costituzione Universi Dominici Gregis è stata introdotta da Benedetto XVI, nel 2007, con il Motu proprio De Aliquibus mutationibus in normis de eletione Romani Pontifici, che ripristina, in tutte le votazioni, il quorum dei due terzi per un’elezione valida. Dopo il 34.mo scrutinio (o 35.mo se si è votato anche il giorno dell’apertura del Conclave) si procede al “ballottaggio” tra i due cardinali che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi nella votazione precedente. Affinché l’elezione sia valida, è sempre necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

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